Descrizione

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Approfondimenti
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):
- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato
- i membri del Parlamento
- i commissari delle regioni
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
- i Prefetti delle Province.
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):
- predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
- effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
- predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.