Descrizione

Ai sensi del decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 124 e s.m.i. tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e il regime autorizzatorio per le acque reflue domestiche viene demandato alla Regione.
Inoltre, l’art. 101 comma 7 e 7bis, individua le attività imprenditoriali i cui scarichi di acque reflue sono assimilabili alle acque reflue domestiche:
- imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla selvicoltura
- imprese dedite ad allevamento di bestiame
- imprese dei precedenti punti con attività di trasformazione valorizzazione della produzione agricola
- acqua coltura e pescicoltura con allevamenti pari o inferiore a 1 kg/mq di specchio d’acqua o una portata pari o inferiore a 50 L/min
- scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale.
La normativa regionale di riferimento permane la Legge Regionale del 26/03/1990, n. 13 che, oltre ad indicare le categorie riprese dal decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 14 indica espressamente come scarichi civili quelli originati dagli edifici domestici e dallo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria.
Altresì sono scarichi civili quelli provenienti da insediamenti con carattere di stabilità e permanenza di attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi.
In Città di Cirié …
Per maggiori informazioni consulta le linee guida per la valutazione di scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura