Descrizione

La competenza delle richieste per effettuare il volantinaggio deve essere inoltrata presso il Comune dove si intende svolgere l’attività (non presso il SUAP).
Le richieste di autorizzazione al volantinaggio devono pervenire entro i 10 giorni antecedenti la data dell’attività.
Contestualmente alla presentazione dell’istanza deve essere fornita copia del materiale che sarà distribuito. In caso di variazioni sostanziali del contenuto, occorrerà presentare all’ufficio competente il nuovo volantino previsto in distribuzione.
La sola modalità consentita, su tutto il territorio comunale, per la distribuzione dei volantini è quella a mano dei passanti. È vietata l’affissione dei volantini/comunicazioni/pubblicità sui pali della pubblica illuminazione e, in genere, su manufatti di proprietà pubblica. È altresì vietata la collazione del materiale in distribuzione sui parabrezza degli autoveicoli.
Non si garantisce il rilascio del provvedimento autorizzativo se l’istanza, ancorché accettata dagli uffici, non è presentata con l’anticipo indicato in testata.
L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico è soggetta ad imposta di bollo, così come il provvedimento finale (autorizzazione), salvo gli espressi casi di esenzione previsti dalla Legge e specificati nel modello di istanza. Si ricorda che le istanze ed i relativi provvedimenti non in regola con il bollo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, devono essere trasmessi dagli uffici pubblici al competente Ufficio delle Entrate per la loro regolarizzazione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, è necessario provvedere al versamento della tassa dovuta per la pubblicità presso l’Ufficio Tributi del Comune.
I costi di istruttoria per l’avvio della pratica sono riportati nella Tabella dei diritti di istruttoria.
