Descrizione
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
Il Certificato di Idoneità alloggiativa dell’abitazione è richiesto nell’ambito delle procedure di competenza della Questura e della Prefettura per il rilascio di permesso per gli ingressi e di soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro, nonché per il ricongiungimento familiare.
Il Certificato attesta il numero di persone che possono risiedere in un appartamento sulla base di parametri tecnici stabiliti dalla legge regionale. L’esito di “alloggio idoneo” definisce l’idoneità ai parametri igienico sanitari previsti dalla legge regionale in merito all’edilizia residenziale pubblica.
Inoltre:
- il certificato deve essere richiesto dal diretto interessato
- il certificato può essere rilasciato solo per unità abitative site in Ciriè
- è obbligatorio produrre copia della planimetria catastale dell’unità immobiliare
- il proprietario di casa deve sottoscrivere una dichiarazione relativa all’unità alloggiativa messa a disposizione del cittadino extracomunitario
- il certificato viene rilasciato previo sopralluogo di verifica da parte di personale dell’Ufficio tecnico comunale.
Approfondimenti
L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:
- sottoscrivere chiedere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 5-bis e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiedere il visto per familiari al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 3)
- ottenere il ricongiungimento familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 29 e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- ottenere la coesione familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 30, com. 1, let. c)
- chiedere l’ingresso e il soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44)
- ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16).
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.