Chiedere l'attestazione di idoneità alloggiativa

Descrizione

Chiedere l'attestazione di idoneità alloggiativa

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.

Il Certificato di Idoneità alloggiativa dell’abitazione è richiesto nell’ambito delle procedure di competenza della Questura e della Prefettura per il rilascio di permesso per gli ingressi e di soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro, nonché per il ricongiungimento familiare.

Il Certificato attesta il numero di persone che possono risiedere in un appartamento sulla base di parametri tecnici stabiliti dalla legge regionale. L’esito di  “alloggio idoneo” definisce l’idoneità ai parametri igienico sanitari previsti dalla legge regionale in merito all’edilizia residenziale pubblica.

Inoltre:

  • il certificato deve essere richiesto dal diretto interessato
  • il certificato può essere rilasciato solo per unità abitative site in Ciriè
  • è obbligatorio produrre copia della planimetria catastale dell’unità immobiliare
  • il proprietario di casa  deve sottoscrivere una dichiarazione relativa all’unità alloggiativa messa a disposizione del cittadino extracomunitario
  • il certificato viene rilasciato previo sopralluogo di verifica da parte di personale dell’Ufficio tecnico comunale.

 

Approfondimenti

L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

Requisiti

L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:

  • il proprietario dell'alloggio
  • l’intestatario del contratto di locazione
  • l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.

Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:

  • l’altezza minima dei locali
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
  • le caratteristiche delle stanze da bagno
  • l’isolamento acustico
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento
  • la conformità degli impianti.

Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.