Descrizione
Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.
Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):
- le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.
Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).
Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.
Approfondimenti
Gli accessi possono essere di due tipi:
- accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
- accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):
- dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
- in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.
Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.
L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).
In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.
L’apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio cortili, autorimesse, parcheggi. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli.
L’autorizzazione viene rilasciata al proprietario o all’amministratore del fabbricato.
Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.
In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².
L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.