A chi è rivolto
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti soggettivi, previsti dalla Legge regionale 17/02/2010, n. 3, art. 3 alla data di pubblicazione del bando di concorso e dell’eventuale assegnazione:
- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente soggiornante in Italia Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, o essere titolare di protezione internazionale
- avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve comunque essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell’ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando
- i componenti del nucleo richiedente non devono essere titolari, complessivamente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio situato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero nello Stato di nazionalità adeguato alle esigenze del nucleo familiare (Decreto ministeriale 05/07/1975), salvo che l’alloggio stesso non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, o sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale, o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
- non essere, e non avere alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
- essere in possesso di ISEE e di patrimonio mobiliare e mobiliare registrato non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento regionale 04/11/2011, n. 14 (€ 24.827,91 per l'anno 2024).
L’ambito territoriale di competenza è il n. 21 e comprende i Comuni di: Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoria, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù.